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Richiesta rilascio copie atti

L'indagato, la persona offesa e i rispettivi difensori possono richiedere il rilascio di copie degli atti procedimentali dietro versamento dei diritti di copia previsti dalla legge.

Tempi per il rilascio delle copie (art. 270 d.P.R. 115/2002):

  • entro due giorni per le richieste urgenti;
  • dopo due giorni per le richieste non urgenti.


Diritti di copia in vigore dal 10/8/2018: scarica le tabelle cliccando qui.