Richiesta rilascio copie atti
L'indagato, la persona offesa e i rispettivi difensori possono richiedere il rilascio di copie degli atti procedimentali dietro versamento dei diritti di copia previsti dalla legge.
Tempi per il rilascio delle copie (art. 270 d.P.R. 115/2002):
- entro due giorni per le richieste urgenti;
- dopo due giorni per le richieste non urgenti.
Diritti di copia in vigore dal 10/8/2018: scarica le tabelle cliccando qui.